Corsi di degustazione dei vini biologici

Corsi di degustazione dei vini biologici
Marzo 2015 a Roma

giovedì 3 maggio 2012

Alcune precisazioni sulla nuova normativa del vino biologico

Pubblichiamo un articolo sul vino biologico tratto dalla newsletter del CCPB, uno dei più importanti organismi italiani di controllo del biologico.
Nell'articolo vengono evidenziati alcuni aspetti del regolamento comunitario sul vino biologico, con precisazioni che riguardano sia i trattamenti fisici che l'uso di additivi e coadiuvanti. Sono sottolineati anche alcuni dubbi relativi in particolare alla produzione dell'aceto, compreso quello balsamico.

Alcuni dettagli sul vino biologico



La recente pubblicazione del Reg. CE n. 203/2012, avvenuta l'8 marzo scorso, e che va ad integrare le norme attuative per le produzioni biologiche per quanto riguarda il settore vino, è già stata trattata nel numero precedente delle news on line di CCPB. Vediamo con questo breve articolo alcuni dei dettagli principali, focalizzando l'attenzione su ciò che sarà espressamente proibito nella prossima campagna vinicola.

Già dalla lettura dei considerata emerge come il legislatore voglia tutelare il consumatore sulla "vera natura dei prodotti biologici", ed individua pertanto alcune pratiche escluse dal processo di vinificazione.
Si tratta delle pratiche di concentrazione per raffreddamento, dealcolizzazione, eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, elettrodialisi e impiego di scambiatori di cationi; la ragione di tali esclusioni risiede nel fatto che si riconosce che queste pratiche modificano "notevolmente la composizione del prodotto al punto di poter trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico".

Altre pratiche enologiche risultano soggette a restrizione, in particolare si tratta dei trattamenti termici, per i quali la temperatura non può superare i 70° C, e della filtrazione, per la quale la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

Più in generale, la Commissione si assume l'impegno di rivedere l'uso di alcune pratiche allo scopo di limitarle ulteriormente o di eliminarle gradualmente nell'ambito della vinificazione biologica: entro il 1° agosto 2015 saranno soggette a tali valutazioni le pratiche relative ai trattamenti termici, l'impiego di resine scambiatrici di ioni e l'osmosi inversa.

Additivi e coadiuvanti

Le uniche sostanze ammesse come additivi o coadiuvanti tecnologici sono quelle elencate nell'allegato VIII bis del Reg. CE 889/2008.
Tra queste, l'utilizzo di anidride solforosa è ammesso, con limiti inferiori rispetto ai vini convenzionali; come esempio si va da un massimo di 100 mg/litro per vini rossi con residuo zuccherino inferiore a 2 g/litro (nel convenzionale si arriva a 150 mg/litro) ad un massimo di 150 mg/litro per vini bianchi e rosè con residuo zuccherino inferiore a 2 g/litro (nel convenzionale si arriva a 200 mg/litro), altri limiti sono specificati per le altre categorie di vini e sono riportati nel citato allegato VIII bis. Relativamente all'impiego di solforosa è da evidenziare che possono essere concesse deroghe al limite massimo in funzione di condizioni meteorologiche eccezionali che causano il deterioramento delle uve, al fine di ottenere un vino di qualità comparabile a quello che si ottiene in condizioni normali.

La pubblicazione del Reg. CE 203/2012 è sicuramente un importante passo per il settore vino, atteso forse troppo a lungo, ma pone allo stesso tempo alcuni dubbi relativi a settori correlati, ad esempio quello degli aceti, per i quali sono fondamentali alcuni prodotti dell'industria enologica, quali il mosto concentrato, che si ottengono normalmente con pratiche che sono state vietate dal regolamento di cui trattasi (es. eliminazione dell'anidride solforosa tramite procedimenti fisici e uso di trattamenti termici superiori a 70°C). La speranza è che non si debba attendere altri 20 anni per trovare le soluzioni necessarie.

Roberto Setti
Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità - CCPB srl


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